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Regolamento per l’ammissione dei Soci Ordinari
1. L’ammissione dei soci ordinari prevista dall’art. 4, comma 1 per le persone fisiche è possibile solamente se le stesse svolgono la loro attività all’interno della Compagnia senza scopo di lucro e con spirito dilettantistico ed abbiano mantenuto la qualifica di socio sostenitore nell’anno precedente alla domanda di ammissione.
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